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Regolamento

ART. 1 –DEFINIZIONI
Ai fini di una corretta impostazione della vita associativa, sono precisate le seguenti definizioni:
Aspirante Assaggiatore – associato che intende partecipare alla vita associativa.
Assaggiatore – associato che ha superato l’esame per il conseguimento della Patente di
Assaggiatore l termine dei corsi di Assaggio. (Vedere Regolamento dei Corsi in vigore)
Area Territoriale – area di competenza dell’Assemblea Territoriale degli Associati, del Referente
Territoriale e degli (eventuali) Organismi territoriali periferici. Si tratta di suddivisioni territoriali
coincidenti di preferenza rispettivamente, la prima e il secondo con le regioni e i terzi con le
province. In ogni caso i limiti geografici dell’Assemblea Territoriale sono decisi dall’Organo di
Amministrazione(art.8 Statuto); quelli relativi agli (eventuali) Organismi territoriali periferici sono
decisi dall’Assemblea Nazionale degli Associati o dall’Assemblea Unica.(art.7-8-15 Statuto)
Delegato Territoriale – associato iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola
con i pagamenti delle quote associative,rappresentante degli associati del Territorio, eletto
dall’Assemblea Territoriale. Il suo compito è quello di partecipare con diritto di voto all’Assemblea
Nazionale degli Associati (art.8 Statuto)
Referente Territoriale – associato iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola
con i pagamenti delle quote associative. È eletto dall’Assemblea Territoriale o dall’Assemblea
Unica e dura in carica tre anni, con possibilità di rielezione, fatta salva la facoltà dell’Assemblea di
revocarlo prima della scadenza del mandato. Il Referente Territoriale presiede l’Assemblea
Territoriale e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea
Territoriale e coordina le attività che l’associazione svolge nel territorio di competenza, anche
attraverso gli organismi territoriali quando istituiti. Può assumere altri compiti individuati
espressamente dall’Organo di amministrazione. Qualora l’incarico di Referente Territoriale si
renda vacante, sarà compito dell’Organo di amministrazione convocare l’Assemblea competente
per l’elezione del nuovo Referente.(art.9 Statuto)
Organismi territoriali periferici – Se presenti, sono organismi composti da uno a tre membri eletti
all’interno delle Assemblee territoriali di competenza o dall’Assemblea Unica, con il compito di
organizzare le attività dell’associazione a livello periferico secondo le disposizioni dettate dagli
Organi Nazionali, dall’Assemblea Territoriale competente e dal Referente Territoriale. Sono istituiti
dall’Assemblea Nazionale o dall’Assemblea Unica (art.7 e 10 punto c dello Statuto) ed il loro
territorio di competenza coincide preferibilmente con le Province
Quota associativa – quota che ogni associato versa all’associazione annualmente, il cui
ammontare e termine di versamento sono determinati dal Consiglio Direttivo.
Quote aggiuntive – quote ulteriori decise dal Consiglio Direttivo in ragione di attività svolte a
favore degli associati da parte dell’associazione.

ART. 2 – CATEGORIE DI ASSOCIATI(art.3 Statuto)

  1. Gli associati dell’Associazione possono essere suddivisi in categorie stabilite dal Consiglio
    Direttivo.
  2. Gli associati dell’Associazione sono comunque differenziati in:
    Associati Ordinari: sono Associati ordinari tutti coloro che sono ammessi a seguito di richiesta agli
    Organi Associativi preposti.
    Associati Onorari:La designazione dei Associati Onorari può avvenire su segnalazione del
    Presidente dell’Associazione, di uno o più componenti dell’organo di amministrazione, di uno o più
    Referenti Territoriali. In considerazione dell’importanza e della particolarità di questo
    riconoscimento, è necessario tener presente, al di là e al di sopra di motivi di rilevanza locale, la
    necessità che tale qualifica sia attribuita a persona che abbia avuto o abbia una particolare,
    riconosciuta importanza per i fini associativi dell’ANAG. Gli Associati Onorari possono partecipare
    a tutte le iniziative dell’ANAG e delle aree territoriali alle stesse condizioni degli altri Associati. La
    carica di Associato onorario viene conferita con deliberazione unanime dell’Organo
    d’Amministrazione. Agli Associati Onorari non è richiesto il pagamento della tessera annuale

ART. 3–AMMISSIONE E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI (Art.3/Art.5 Statuto)

  1. Le domande di ammissione e le comunicazioni di recesso degli associati vanno presentate in
    forma scritta ed indirizzate all’Organo d’Amministrazione dalla persona fisica o dal rappresentante
    legale dell’ente interessato. L’ammissione all’Associazione può essere richiesta mediante
    compilazione del modulo predisposto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e consegna dello
    stesso alla segreteria generale dell’Associazione o anche al Referente Territoriale.
  2. Il Consiglio Direttivo potrà procedere ad approvare anche modalità di richiesta di ammissione
    telematica, purché tale modalità consenta all’Associazione di ottenere tutti i dati obbligatori, di
    valutare gli elementi utili a determinare l’ammissibilità o meno dell’aspirante associato e di
    verificare la diretta provenienza dal richiedente. Per quest’ultimo requisito occorrerà domandare
    l’invio di copia del modulo di richiesta sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa,
    accompagnata in quest’ultimo caso da scansione di documento di identità in corso di validità.
  3. Nel caso di domanda di ammissione comunicata da persona fisica, dovranno essere indicati
    nome e cognome della persona, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito
    telefonico e/o indirizzo mail ed il consenso al trattamento dei dati personali.
    Nel caso di domanda di ammissione comunicata da ente/persona giuridica, le domande di
    ammissione dovranno indicare denominazione, sede, codice fiscale e dovranno essere corredate
    da copia dello statuto dell’ente, indicazione della composizione degli organi sociali, descrizione
    delle attività svolte e programmate, indicazione della delibera o della clausola statutaria e/o
    regolamentare che conferisce il potere al soggetto sottoscrittore a domandare l’ammissione
    all’Associazione.
    Qualora un ente aderisca ad un coordinamento, ad una federazione o ad un ente di secondo
    livello, la domanda di ammissione deve essere inoltrata dall’ente cui la stessa aderisce.
  4. La richiesta di ammissione dovrà a pena di inammissibilità indicare espressamente l’avvenuta
    presa visione e conseguente adesione ed accettazione delle regole sia statutarie che
    regolamentari dell’Associazione. Con la domanda di ammissione, l’associato si impegna altresì a
    tenersi costantemente informato degli eventuali aggiornamenti e/o approvazione di nuovi
    atti/regolamenti da parte dell’Associazione, la quale a sua volta si impegna a dare notizia di tali
    aggiornamenti e/o atti/regolamenti sul proprio sito web oppure tramite e-mail o appositi spazi in
    Cloud. Tale dichiarazione farà stato tra le parti in ogni eventuale questione o controversia, anche
    successivamente a recesso e/o esclusione dell’associato.
  5. L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda dell’aspirante associato secondo criteri
    non discriminatori ed in coerenza con le finalità perseguite, le attività di interesse generale e la
    natura giuridica dell’Associazione.
  6. L’associato che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al
    Consiglio direttivo, che ne prenderà atto alla prima riunione utile. Il recesso ha effetto dal
    momento del ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio direttivo.
  7. Per le inosservanze delle regole associative (Statuto e Regolamenti), per non ottemperanza
    degli obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, per il difetto sopravvenuto di uno dei
    requisiti per essere associato, per i comportamenti dannosi e/o lesivi del buon nome
    dell’Associazione, nonché per morosità e gravi motivi, l’Organo di amministrazione, in ordine alla
    gravità della condotta dell’associato, attuerà le seguenti misure d’intervento:
  • lettera di sensibilizzazione;
  • provvedimento di espulsione.
    Il provvedimento di espulsione è preso a maggioranza assoluta dei membri dell’Organo di
    amministrazione e deve riportare le motivazioni di tale delibera. L’espulsione è effettiva dal giorno
    seguente l’approvazione del verbale dell’Organo di Amministrazione. L’Associato espulso non può
    più presentare domanda di iscrizione.
  1. L’associato che ha effettuato il recesso, oppure sia stato escluso per morosità(art.5 Statuto),
    può rientrare nell’Associazione con il pagamento della quota relativa all’anno del rientro oltre a un
    eventuale rimborso spese di segreteria stabilito dal Consiglio direttivo, sentito il parere non
    vincolante del Referente Territoriale competente. Nel caso sia già stato cancellato dal Libro degli
    Associati a seguito delibera dell’Organo di amministrazione, è necessario compilare una nuova
    domanda di iscrizione.
    In questo periodo, l’Associato non potrà svolgere attività di assaggiatore e di docenza, ricoprire
    cariche sociali di ogni ordine e grado, rappresentare l’Associazione presso enti o istituzioni,
    utilizzare il titolo di Assaggiatore ed usare il nome o il logo ANAG.
    L’associato che intenda rientrare in ANAG o sanare la morosità, nel caso in cui abbia frequentato
    una parte dei corsi o, pur avendo completato l’intero percorso didattico, non abbia sostenuto o
    non abbia superato l’esame finale, sarà riammesso al livello già conseguito a condizione che non
    siano trascorsi più di tre anni dalla fine del Corso frequentato. In caso contrario dovrà
    inderogabilmente ripetere l’ultimo livello frequentato.

ART. 4 – QUOTA ASSOCIATIVA

  1. La quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, dovrà essere versata entro la data
    stabilita dallo stesso Consiglio Direttivo. Gli associati appena iscritti dovranno procedere al
    pagamento della quota associativa per l’anno di competenza nel termine di quindici giorni dalla
    comunicazione dell’avvenuta ammissione all’Associazione.
  2. Per la determinazione dell’anno di competenza farà fede la data di domanda di ammissione.
  3. In nessun caso la quota potrà essere pagata parzialmente o pro quota rispetto al momento di
    ammissione all’Associazione
  4. La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di
    quota associativa. La morte dell’associato non conferisce alcun diritto all’erede di partecipare
    all’Associazione.
  5. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire, a copertura dei costi amministrativi, una tassa di iscrizione
    da versare a copertura dei costi amministrativi all’atto della presentazione della richiesta di
    ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà altresì stabilire forme di agevolazione all’iscrizione,
    mediante operazioni su quote associative e/o quote aggiuntive. È facoltà del Consiglio direttivo
    stabilire un importo ridotto sino al 50% per le quote riscosse in occasione della partecipazione a
    Corsi di avvicinamento.
  6. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, il Referente
    Territoriale, i Delegati Territoriali che non versano la quota associativa nei termini stabiliti, decadono dalla loro carica e, a cura dell’Organo di Amministrazione, vengono convocate le assemblee di competenza per la sostituzione. Il decadimento dalla carica è pronunciato dall’organo immediatamente superiore alla carica.
  7. Il versamento della quota associativa da parte dell’Associato dovrà avvenire preferibilmente tramite bonifico, bancario o postale, oppure con bollettino postale specificando nella causale cognome, nome e territorio di appartenenza. Solo in casi particolari l’associato potrà saldare la quota associativa al Referente Territoriale il quale dovrà, per i nuovi associati, comunicare alla Segreteria Nazionale la riscossione entro una settimana dalla ricezione effettuando contestualmente il bonifico delle eventuali quote associative riscosse e, comunque, tenendo conto del termine scritto nel punto n.8 del presente articolo. Per i nuovi associati, l’iscrizione è considerata valida a decorrere dalla data dell’accettazione della domanda. Il pagamento della quota sociale perfeziona l’iscrizione e dà diritto al ricevimento della tessera annuale e ad ogni altro materiale stabilito dal Consiglio Direttivo, nonché alla partecipazione alle attività. Nel Libro degli associati dell’Associazione dovrà essere indicato a quale Area Territoriale appartiene l’associato.
  8. I Referenti Territoriali dovranno procedere al versamento delle quote associative,
    eventualmente riscosse, nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il
    Referente Territoriale non provvedesse come stabilito, il Consiglio Direttivo potrà
    immediatamente dichiararlo decaduto dalla carica e, se del caso, dalla qualifica di associato (in
    tale caso l’associato non potrà iscriversi nuovamente).

ART. 5 – ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI ASSOCIATI(art.7 Statuto)
1. L’ Assemblea Nazionale degli Associati è l’organo assembleare che opera nel caso in cui gli
associati siano in numero non inferiore a 500. Partecipano con dritto di voto i Delegati Territoriali
(eletti dalle Assemblee territoriali a rappresentarle) in ragione di uno ogni trenta associati e i
Referenti Territoriali. Tutti devono essere iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati ed in
regola col pagamento delle quote associative. L’Assemblea Nazionale è preceduta da Assemblee
Territoriali col medesimo ODG e su cui gli associati del territorio deliberano ed i delegati riportano
in Assemblea.
I membri dell’Organo di amministrazione partecipano all’Assemblea Nazionale senza diritto di
voto, a meno che essi non siano Referenti o Delegati. Il Presidente dell’Assemblea ha diritto di
voto. Un associato non può votare su argomenti che lo riguardano o per i quali sia in conflitto di
interessi.

2. L’Assemblea Nazionale degli Associati è convocata dal Presidente secondo quanto indicato nello
Statuto: almeno venti giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che deve essere
comunicato agli associati a mezzo posta ordinaria, email, o altro mezzo tracciato e con
pubblicazione sul sito web dell’Associazione o in apposito spazio web accessibile agli associati, con
indicazione di giorno, ora e luogo della prima e della seconda convocazione, nonché ordine del
giorno.
La documentazione relativa all’ordine del giorno deve essere a disposizione per la consultazione
presso i Referenti Regionali e/o sul web nonché presso la segreteria nazionale dell’Associazione,
almeno otto giorni prima della data di invio delle convocazioni dell’Assemblea Nazionale degli
Associati. In ogni caso, tale documentazione deve essere inviata come allegato alla convocazione.

3. La richiesta di riunire l’Assemblea Nazionale,può essere domandata da almeno cinque membri
del Consiglio Direttivo oppure da almeno un terzo degli associati in regola col versamento delle
quote (art.7 Statuto) e dovrà essere presentata al Presidente per iscritto, con indicazione espressa
dell’argomento da trattare all’ordine del giorno. Il Presidente dovrà procedere ad indire l’Assemblea Nazionale degli Associati nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

4. Al Presidente, coadiuvato dal Segretario, spetta verificare la possibilità dei soggetti che si
presentano come Delegati Territoriali di partecipare all’Assemblea Nazionale degli Associati
secondo i requisiti indicati come da Statuto.

5. La presenza dei componenti dell’Organo di amministrazione alle riunioni dell’Assemblea
Nazionale degli Associati è obbligatoria salvo assenza giustificata.

6. I componenti dell’Organo di amministrazione sono eletti dall’Assemblea Nazionale degli
Associati tra coloro che sono indicati in una lista composta dalle candidature regolarmente
pervenute per scritto alla segreteria dell’Associazione entro il decimo giorno precedente la data
della convocazione dell’Assemblea (vedi punto.2 del presente articolo). Ogni Delegato Territoriale
esprime preferenze fino ad un massimo dei due terzi del numero dei membri da eleggere nel
rispetto delle indicazioni ottenute dall’Assemblea Territoriale degli Associati anche in ragione
dell’espressione delle minoranze.
Si applica l’art. 2382 c.c.

7. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze, nel limite del
numero di membri stabiliti dall’Assemblea, ovvero minimo 5 e massimo 21. In caso di parità di
numero di preferenze si ricorre a sorteggio fra tutti i candidati con pari numero di preferenze.

8. L’Assemblea può votare a scrutinio segreto, su richiesta di almeno un quinto dei presenti e il
voto palese favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

9. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, alla elezione
dell’Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, ove obbligatori.

ART. 6 – ASSEMBLEA TERRITORIALE DEGLI ASSOCIATI

  1. L’Assemblea Territoriale degli Associati è l’organo assembleare di ogni Area Territoriale, come
    definita dal Regolamento o dall’Organo d’Amministrazione, che opera nel caso in cui gli associati
    siano in numero non inferiore a 500. È composta dagli associati del Territorio iscritti nel libro degli
    associati da almeno tre mesi ed in regola col pagamento della quota associativa.
  2. L’Assemblea Territoriale degli Associati è convocata dal Referente Territoriale secondo quanto
    indicato nello Statuto: almeno otto giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che
    deve essere comunicato agli Associati a mezzo posta ordinaria, email o altro mezzo tracciato, con
    indicazione di giorno, ora e luogo della prima e della seconda convocazione, nonché ordine del
    giorno.
    La documentazione relativa all’ordine del giorno esplicitamente limitata all’Area Territoriale di
    riferimento è a disposizione per la consultazione presso il Referente Territoriale almeno cinque
    giorni prima della data di convocazione, ovvero almeno 13 giorni prima della data fissata per
    l’Assemblea Territoriale.
  3. La richiesta di riunire l’Assemblea Territoriale degli Associati, da parte di almeno un terzo degli
    associati residenti in quell’area territoriale,dovrà essere presentata al Referente Territoriale per
    scritto, con indicazione espressa dell’argomento da trattare all’ordine del giorno. Il Referente
    dovrà procedere ad indire l’Assemblea Territoriale degli Associati nel minor tempo possibile e
    comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta.
  4. L’associato che intende delegare altro associato alla partecipazione all’Assemblea deve farlo per
    scritto. Nel caso in cui l’associato che intende delegare sia un ente, la lettera dovrà essere su carta
    intestata dell’associazione e a firma del legale rappresentante.
    È ammesso l’intervento per delega scritta ed a ciascun Associato sono consentite al massimo tre
    deleghe.
  5. Al Referente Territoriale spetta verificare la possibilità degli associati (anche di quelli rappresentati per delega) di partecipare all’Assemblea secondo i requisiti indicati come da Statuto.
  6. La presenza dei componenti degli Organismi territoriali periferici alle riunioni dell’Assemblea Territoriale degli Associati è obbligatoria, salvo assenza giustificata, solo nei casi in cui l’Assemblea Territoriale degli Associati deliberi su loro decisioni.
  7. L’Assemblea Territoriale degli Associati elegge tra gli associati un Delegato Territoriale per ogni 30 associati, oltre ad un supplente per ogni Delegato. Ogni associato esprime preferenze fino ad un numero di candidati pari al numero dei membri da eleggere (a titolo di esempio:per 65 associati sarà possibile eleggere 2 Delegati,quindi ogni socio potrà eleggerne due).
  8. I componenti degli Organi territoriali periferici, ove istituiti dall’Assemblea Nazionale degli Associati sono eletti dall’Assemblea Territoriale degli Associati, tra coloro che sono indicati in una lista composta dalle candidature regolarmente pervenute per scritto alla sede territoriale dell’Associazione o all’indirizzo mail preventivamente indicato dall’Associazione entro il decimo giorno precedente la data della convocazione dell’Assemblea Territoriale degli Associati. Ogni associato esprime una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze, nel limite del numero di membri stabiliti dall’Assemblea Territoriale degli Associati. In caso di parità di numero di preferenze si ricorre a sorteggio fra tutti i candidati con pari numero di preferenze.
  9. L’Assemblea Territoriale degli Associati può votare a scrutinio segreto, su richiesta di almeno un quinto dei presenti e il voto palese favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
  10. Ogni territorio, (preferibilmente coincidente con la regione), può essere diviso in zone, (preferibilmente coincidenti con le province), in cui l’attività associativa è organizzata dagli organismi territoriali periferici, sempre di concerto con il Referente territoriale competente. Ogni organismo territoriale periferico è composto da uno a tre associati, eletti dalle Assemblee Territoriali, e che rimangono in carica tre anni decadendo con la scadenza delle cariche nazionali.
  11. I Referenti Regionali ed i Delegati sono eletti dall’Assemblea tra coloro che sono indicati in una lista composta dalle candidature regolarmente pervenute per scritto alla segreteria dell’Associazione entro il decimo giorno precedente la convocazione dell’Assemblea. Ogni associato esprime una preferenza

ART. 7 – ASSEMBLEA UNICA DEGLI ASSOCIATI(Art.10 Statuto)

  1. L’Assemblea Unica degli Associati è l’organo assembleare dell’Associazione che opera nel caso
    in cui gli associati siano in numero inferiore a 500.
  2. All’Assemblea Unica degli Associati partecipano con dritto di voto gli associati iscritti da almeno
    tre mesi nel libro degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Un associato
    non può votare su argomenti che lo riguardano o per i quali sia in conflitto di interessi.
  3. L’Assemblea Unica degli Associati è convocata dal Presidente secondo quanto indicato nello
    Statuto: almeno otto giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che deve essere
    comunicato agli Associati a mezzo posta ordinaria, email, o altro mezzo tracciato e pubblicazione
    sul sito internet dell’Associazione, con indicazione di giorno, ora e luogo della prima e della
    seconda convocazione, nonché ordine del giorno.
    La documentazione relativa all’ordine del giorno deve essere a disposizione per la consultazione
    presso la presidenza almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
  4. La richiesta di riunire l’Assemblea Unica degli Associati, può essere formulata da almeno cinque
    membri del Consiglio Direttivo oppure da almeno un terzo degli associati in regola col versamento
    delle quote, e dovrà essere presentata al Presidente per scritto, con indicazione espressa
    dell’argomento da trattare all’ordine del giorno. Il Presidente dovrà procedere ad indire l’Assemblea Unica degli Associati nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta.
  5. L’associato che intende delegare altro associato alla partecipazione all’Assemblea Unica degli
    Associati deve farlo per scritto. Nel caso in cui l’associato che intende delegare sia un ente la
    lettera dovrà essere su carta intestata dell’associazione e a firma del legale rappresentante.
    È ammesso l’intervento per delega scritta ed a ciascun Associato sono consentite al massimo tre
    deleghe.
  6. Al Presidente, coadiuvato dal Segretario, spetta verificare la possibilità degli associati (anche di
    quelli rappresentati per delega) di partecipare alla Assemblea Unica degli Associati secondo i
    requisiti indicati come da Statuto.
  7. La presenza dei componenti dell’Organo di amministrazione alle riunioni dell’Assemblea è
    obbligatoria salvo assenza giustificata. Nel caso in cui i componenti dell’Organo di amministrazione
    siano associati, essi possono farsi rappresentare per delega da altro associato, preferibilmente
    membro dell’Organo di amministrazione.
  8. I componenti dell’Organo di amministrazione sono eletti dall’Assemblea tra coloro che sono
    indicati in una lista composta dalle candidature regolarmente pervenute per scritto alla segreteria
    dell’Associazione entro il decimo giorno precedente la convocazione dell’Assemblea. Ogni
    associato esprime preferenze fino ad un massimo dei due terzi del numero dei membri da
    eleggere.
    Si applica l’art. 2382 c.c.
  9. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze, nel limite del
    numero di membri stabiliti dall’Assemblea. In caso di parità di numero di preferenze si ricorre a
    sorteggio fra tutti i candidati con pari numero di preferenze.
  10. L’Assemblea può votare a scrutinio segreto, su richiesta di almeno un quinto dei presenti e il
    voto palese favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
  11. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, alla elezione
    dell’Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, ove obbligatori.
  12. I Referenti Regionali sono eletti dall’Assemblea tra coloro che sono indicati in una lista
    composta dalle candidature regolarmente pervenute per scritto alla segreteria dell’Associazione
    entro il decimo giorno precedente la convocazione dell’Assemblea. Ogni associato esprime una
    preferenza.

ART. 8 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Art.11 Statuto)

  1. L’Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo, è composto da soggetti di
    comprovata onorabilità e rispettabilità.
    Non possono essere eletti alla carica e, se eletti, decadono dall’ufficio:
  • persone con condanne penali passate in giudicato negli ultimi cinque anni;
  • persone con interdizioni ai pubblici uffici.
    In ogni caso si applica l’art. 2382 c.c.
  1. I membri dell’Organo di amministrazione inviano le proprie dimissioni con comunicazione scritta
    diretta al Presidente. Nel caso in cui sia il Presidente a presentare le proprie dimissioni, questi
    dovrà convocare l’Organo di amministrazione al fine di indicare a verbale le proprie dimissioni e
    consentire la nomina immediata di un nuovo Presidente.
    Nel caso di dimissioni, al posto del membro dell’Organo di amministrazione dimissionario subentra
    il primo dei non eletti. Il membro dell’Organo di amministrazione che è subentrato a quello
    dimissionario vedrà scadere il proprio mandato contemporaneamente a tutti i membri dell’Organo
    di amministrazione.
  2. I membri dell’Organo di amministrazione decadono dopo due assenze consecutive non giustificate.
  3. La decadenza di uno o più membri dell’Organo di amministrazione è dichiarata nella prima
    delibera utile di tale organo al ricorrere delle condizioni indicate all’art. 11 dello Statuto.
  4. In caso di deliberazioni in cui i partecipanti al voto fossero pari, il voto espresso dal Presidente
    varrà doppio.
  5. Non è ammesso il voto per delega.
  6. L’Organo di amministrazione delibera l’attribuzione di specifiche deleghe a propri membri o ad
    associati in base, di volta in volta, allo specifico compito o alla specifica finalità da assegnare
    nonché alle competenze in possesso del soggetto.
    La delega dovrà essere sempre dettagliata e dovrà avere una durata predeterminata. All’esito
    della delega assegnata e/o alla scadenza del termine indicato nella delega stessa, il delegato dovrà
    relazionare compiutamente su quanto fatto (per scritto o in sede di riunione dell’Organo di
    amministrazione).
    Il mancato compimento di quanto assegnato o la condotta negligente e/o scorretta nei confronti
    dell’Associazione, degli associati o di terzi potrà essere causa dell’esclusione da associato.
  7. L’Organo di amministrazione si sostituisce nella convocazione dell’Assemblea Territoriale degli
    Associati, in caso di vacanza del ruolo di Referente Territoriale, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto.
  8. I verbali e le deliberazioni sono redatti e trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
    dell’Organo di amministrazione.
  9. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso da recapitarsi in forma scritta, anche
    telematica, almeno cinque giorni prima della data della riunione;

ART. 9 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE (art.12 Statuto)

  1. Il Presidente, in quanto legale rappresentante dell’Associazione, può agire o resistere avanti a
    qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, previa autorizzazione dell’Organo di
    amministrazione.
  2. Il Vicepresidente deve procedere con la massima urgenza nel caso in cui si renda vacante il
    ruolo di Presidente, convocando l’Organo di amministrazione al fine della nomina del nuovo
    Presidente oppure, nel caso di numero di membri dell’Organo di amministrazione inferiore a tre,
    convocando l’Assemblea per la nomina di un nuovo Organo di amministrazione.

ART. 10 – REFERENTE TERRITORIALE

  1. Il Referente Territoriale si occupa di curare i rapporti e l’amministrazione tra l’Area Territoriale e
    l’Organo di amministrazione, comunicando i dati e le informazioni richieste e con le modalità
    previste su associati, versamento delle quote associative, redazione di rendiconti e resoconti delle
    attività controllo e vigilanza sulle spese decise e sostenute a livello locale, successo e svolgimento
    delle attività sociali, nonché su ogni questione o argomento richiesto dall’Organo di
    amministrazione.
  2. Il Referente Territoriale non ha la legale rappresentanza dell’Associazione e può procedere a
    stipulare contratti e/o a prendere impegni di spesa solo a fronte di concessione di delega da parte
    dell’Organo di amministrazione.
  3. Il Referente Territoriale cura la rendicontazione contabile ed il resoconto delle attività svolte nei
    termini indicati dall’Organo di amministrazione. I documenti dovranno essere inviati in originale
    all’indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo entro il ventesimo giorno del mese successivo a
    quello in cui il documento in originale è pervenuto al Referente Territoriale. E’ possibile anticipare
    tramite PEC il documento. Il mancato rispetto delle scadenze e/o la non corretta gestione dei flussi di informazioni e finanziari comporterà la decadenza del Referente Territoriale e, se del caso, degli Organismi Territoriali Periferici relativi e/o collegati.
  4. Il Referente Territoriale presiede l’Assemblea Territoriale e ne provvede alla convocazione,
    vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea Territoriale e coordina le attività che
    l’associazione svolge nel territorio di competenza, anche attraverso gli organismi territoriali
    quando istituiti. Può assumere altri compiti individuati espressamente dall’Organo di
    amministrazione. Qualora l’incarico di Referente Territoriale si renda vacante, sarà compito
    dell’Organo di amministrazione convocare l’Assemblea competente per l’elezione del nuovo
    Referente.(art.9 Statuto)

ART. 11 – TESORIERE

  1. Il Tesoriere è il soggetto incaricato della gestione finanziaria dell’Associazione.
  2. Il Tesoriere può essere anche un candidato esterno, ma deve essere eletto in considerazione di
    specchiato comportamento, esperienza nella gestione amministrativa e capacità nell’attività di
    contabilità e di cassa.
  3. Il Tesoriere non associato può partecipare alle riunioni dell’organo di amministrazione con
    diritto di intervento ma non di voto. La durata della carica è fino a revoca o dimissioni e decade
    alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere può essere revocato in qualsiasi
    momento, con delibera assunta dall’Organo di amministrazione, a maggioranza dei suoi
    componenti.

ART. 12 – SEGRETARIO

  1. Il Segretario si occupa della Segreteria Generale dell’Associazione e ha il compito di affiancare il
    Presidente o il Vicepresidente durante le riunioni dell’Assemblea e dell’Organo di
    amministrazione.
  2. Cura la redazione dei verbali e delle delibere e si occupa della conservazione nei libri sociali dei
    documenti importanti.

ART. 13 – SEGRETERIE DISTACCATE
Ogni Referente Territoriale può istituire una Segreteria Distaccata dell’Associazione seguendo le
disposizioni organizzative dettate dall’Organo di amministrazione di concerto con il Segretario
Nazionale e il Tesoriere, oppure può nominare un Segretario che espleti le pratiche
amministrative.

ART. 14 – DIRETTORE DEI CORSI (art.14 statuto)

  1. il Direttore dei Corsi ha il compito di gestire la logistica dei Corsi svolti nelle varie regioni e
    mettere in pratica le decisioni del Consiglio Direttivo relative ai corsi.
  2. apposito Regolamento dei Corsi specifica i suoi compiti e doveri
  3. Il Direttore dei Corsi si impegna nelle sedi più opportune, affinché la qualifica di assaggiatore sia
    conferita a chi abbia conseguito la Patente di Assaggiatore, controllando le risposte d’esame di
    Corsi di Assaggio e aggiornando la Segreteria su ogni cambiamento avvenuto nello “status” di
    Associato, in modo da tenere aggiornato il Libro soci.
  4. Il Direttore dei Corsi, in attuazione delle deliberazioni di indirizzo e coordinamento dell’Organo
    di amministrazione e sentiti i Referenti Territoriali, approva i calendari dei corsi, controlla che i
    relatori e i docenti siano in regola con la quota e approfondisce possibilità di collaborazione,
    accreditamento e partnership con docenti di enologia o comunque del settore oppure distillatori,
    al fine di avere la disponibilità di relatori qualificati per le lezioni dei Corsi di Assaggio ANAG.

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si deve pronunciare entro 60 giorni dal ricevimento della questione che gli
viene sottoposta.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

  1. L’Organo di controllo deve essere eletto laddove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa
    vigente.
  2. Il Presidente dell’Organo di controllo convoca lo stesso almeno trimestralmente per un
    controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo trimestrale deve
    essere redatto un verbale da inviare in copia al Presidente dell’Associazione ed all’Organo di
    amministrazione.
  3. Il Presidente dell’Organo di controllo viene invitato alle riunioni dell’Organo di amministrazione
    e dell’Assemblea.
  4. Il funzionamento dell’Organo di controllo è disciplinato da apposito regolamento adottato in
    conformità dell’art. 30 D. Lgs. 117/2017 ed approvato dall’Assemblea.

ART. 17 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Il revisore legale dei conti deve essere scelto, laddove ne ricorrano i presupposti normativi, tra i
nominativi dei soggetti iscritti al Registro dei revisori legali, istituto presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze in applicazione del D. Lgs. 39/2010.

ART. 18 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
Il patrimonio dell’Associazione può essere costituito da:
a) quote associative e di iscrizione e contributi da parte degli enti aderenti;
b) contributi da parte di enti non aderenti;
c) erogazioni liberali da parte di persone fisiche ed imprese;
d) contributi da parte di Enti pubblici, locali e nazionali, nonché da organismi ed enti
internazionali;
e) rendite patrimoniali;
f) proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
g) corrispettivi da rapporti convenzionati;
h) corrispettivi per cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese nei confronti degli associati e di
terzi, a carattere ausiliario e sussidiario ed in conformità alle finalità istituzionali della stessa
Associazione.

ART. 19 – LIBRI SOCIALI

  1. I libri sociali sono tenuti a cura dei rispettivi organi competenti come da art.22 dello Statuto.
  2. Il Segretario avrà cura di tenere aggiornati i libri con verbali e delibere di cui è competente.
  3. L’accesso degli associati è condizionato al rispetto della privacy e della riservatezza imposto per
    legge. L’Organo di amministrazione potrà ammettere la consultazione anche solo di estratti dei
    libri sociali o di copia degli stessi con censura di nomi e/o dati sensibili e riservati.

ART. 20–VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI
I verbali delle riunioni degli organi sociali devono contenere in breve le notizie di quanto si è svolto
nella seduta: il giorno, il mese e l’anno, l’ora di inizio e fine dei lavori, se si tratta di prima o di
seconda convocazione, l’ordine del giorno dei lavori, l’indicazione dei componenti degli organi
sociali presenti e di quelli assenti, la menzione dell’eventuale relatore o presentatore
dell’argomento posto in discussione. Seguono, in breve, il contenuto della relazione, l’indicazione degli interventi, il riassunto delle discussioni svoltesi, le delibere adottate, l’esito delle votazioni
con la specifica se sono state assunte all’unanimità o a maggioranza e l’indicazione nominativa
degli astenuti e dei dissenzienti. Oltre alla verbalizzazione delle Assemblee Nazionali, o delle
Assemblee Uniche, e delle riunioni dell’Organo di Amministrazione, devono essere verbalizzate
anche le Assemblee Territoriali (art.8 Statuto).Nel caso queste eleggano i delegati e deliberino
sulle tematiche nazionali, copia del verbale deve essere consegnata al Presidente della Assemblea
Nazionale, prima del suo inizio.

ART. 21 – LOGO/MARCHIO

  1. Il logo dell’Associazione è così descrivibile:
    Due alambicchi sovrapposti stilizzati a righe parallele che si incrociano nel centro, inscritte in un
    rettangolo con i bordi stondati. Ad esso si affianca la denominazione della Associazione.
    Colore: in RGB Rosso=0 – Verde=75-Blu=133 mentre in CMYK: Ciano=100-Magenta=78-Giallo=22-
    Nero=6
    Vedere allegato 1
  2. Ogni iniziativa di promozione e di comunicazione che fa riferimento all’Associazione deve essere
    preventivamente approvata dall’Organo di amministrazione.
  3. L’uso del marchio da parte del Referente Territoriale e/o degli Organismi Territoriali Periferici
    dovrà essere conforme alle direttive vincolanti dell’Associazione.
  4. L’utilizzo del marchio, al di fuori delle iniziative organizzate e promosse dall’Associazione, deve
    essere autorizzato dell’Associazione stessa.
  5. L’associato non può utilizzare il marchio dell’Associazione. L’uso indebito del marchio potrà
    essere causa di irrogazione di sanzioni e/o di esclusione dall’Associazione.

ART. 22– DIVISA

  1. La divisa, come decisa dal Consiglio Direttivo, deve essere indossata dai Referenti territoriali,
    Delegati, Relatori, Direttori di corso, compresi coloro che vi fanno servizio, e Commissari d’esame,
    obbligatoriamente nell’ambito di tutte le attività didattiche. Non indossarla è motivo di richiamo.
  2. Gli Associati devono indossare la divisa di rappresentanza negli eventi ufficiali indetti dall’ANAG.
    In ogni altro caso l’utilizzo della divisa deve essere autorizzato dal referente territoriale di
    appartenenza.
  3. Nella divisa di rappresentanza non è consentito l’utilizzo di altri distintivi oltre a quello ANAG.
    Eventuali deroghe dovranno essere espressamente autorizzate dall’organo di amministrazione,
    limitatamente ad eventi specifici.

ART. 23 – NORMA FINALE
Le norme del presente regolamento entrano in vigore a seguito della loro approvazione da parte
dell’Assemblea dell’Associazione.

Allegato 1 al Regolamento ANAG Associazione Nazionale
Assaggiatori Grappa ed Acquaviti
LOGO

Verticale:

Orrizzontale