Statuto
STATUTO ANAG – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI GRAPPA E ACQUAVITI |
Art. 1 Denominazione, sede e durata Ai sensi della Legge 106/2016 e del decreto legislativo 117/2017 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale, ente terzo settore, denominata “ANAG – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI GRAPPA E ACQUAVITI”. L’associazione è iscritta dall’8 aprile 2002 al n. 48 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Asti. L’Associazione ha sede in Asti e ha durata illimitata. È apolitica ed apartitica e svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia. |
Art. 2 Scopo, finalità e attività L’Associazione ha come principi ispiratori, l’assenza di fini di lucro e l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L’Associazione, al fine di: – divulgare la cultura della produzione di grappa, prodotto unicamente italiano ed economicamente rilevante, con particolare legame alle tradizioni e storia locali; insegnare l’apprendimento delle tecniche di degustazione al fine di rendere i consumatori consapevoli della qualità delle ”bevande spiritose”; – promuovere collaborazioni con le associazioni dei distillatori al fine di stimolare la qualità e, in difesa del consumatore, di migliorare la trasparenza delle etichette e della comunicazione; approfondire la tradizione della gastronomia italiana attraverso degustazioni mirate, anche con la collaborazione delle altre Associazioni enogastronomiche; – istruire sulla importanza del bere consapevole al fine di trasmettere una tecnica di degustazione mirata alla conoscenza della qualità e alla tutela della propria salute; pone in essere le seguenti attività: – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 d.lgs. 117/2017 (v. lettera i, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017); – educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d,art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017); – promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 d.lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017). Per la compiuta e concreta realizzazione di tali obiettivi e attività, l’Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo può svolgere le seguenti attività di dettaglio: – divulgare l’apprendimento dell’assaggio della grappa e delle acquaviti, dal punto di vista tecnico, teorico e pratico, mediante conferenze, corsi, seminari di studio, lezioni teorico/pratiche e concorsi; – favorire la conoscenza e l’impiego di esperti assaggiatori di grappa e acquaviti, facendo opera di promozione presso distillatori, ditte ed enti vari, affinché facciano abituale ricorso, nelle loro attività, quando necessario, all’opera di assaggiatori iscritti all’Associazione; – promuovere iniziative atte ad incrementare e valorizzare la grappa e le acquaviti di qualità, ottenute secondo gli usi locali e tradizionali; promuovere ricerche, in collaborazione con Università o Enti di Ricerca incentrate sull’Analisi Sensoriale e sulla caratterizzazione delle grappe, delle acquaviti e delle bevande alcoliche italiane; – promuovere ricerche incentrate sull’apprendimento dell’assaggio della grappa e delle acquaviti; – diffondere e tutelare l’utilizzo della grappa e delle acquaviti nelle diverse forme del bere, in gastronomia e nei riti sociali, improntando l’assaggio sul valore dell’imparzialità; promuovere e diffondere la cultura di un uso corretto, dal punto di vista dell’igiene alimentare, della grappa e delle acquaviti e delle bevande alcoliche; – stimolare una cultura gastronomica legata alle tradizioni regionali promuovendo abbinamenti, nell’ottica dell’educazione al bere consapevole. L’Associazione potrà inoltre esercitare le seguenti attività, diverse dalle principali, quali: organizzazione di eventi, consulenza, attività editoriale anche multimediale e comunque tutte le attività che saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, se e in quanto rispondano ai criteri e ai limiti definiti dalla legislazione secondaria ex art. 6 D. Lgs. 117/2017. L’Associazione potrà praticare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, nell’osservanza dei vincoli posti dall’art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e della inerente legislazione pro tempore vigente. |
Art. 3 Ammissione e numero degli associati Il numero degli associati, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo di Legge. Possono essere Associati dell’Associazione le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche, senza alcuna distinzione di genere, etnia, idee e religione, che ne condividono lo spirito, gli ideali ed il presente Statuto. Le persone giuridiche partecipano nella persona di un loro rappresentante. È prevista l’ammissione come associati di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. L’associazione comprende due categorie di Associati: – Associati ordinari; – Associati onorari. Sono Associati ordinari tutti coloro che sono ammessi tramite richiesta agli Organi Associativi preposti. Sono Associati onorari le persone fisiche che si siano distinte con prestazioni particolarmente meritevoli per le finalità dell’associazione. La carica di Associato onorario viene conferita con deliberazione unanime dell’Organo d’Amministrazione. Gli Associati onorari godono degli stessi diritti degli Associati ordinari. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere subordinata a termine. L’ammissione all’Associazione per le persone fisiche è deliberata dall’Organo di Amministrazione, su richiesta scritta dell’aspirante Associato indirizzata all’Organo d’Amministrazione stesso, richiesta che dovrà contenere: a) indicazione di nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza ed il consenso al trattamento dei dati personali; b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, agli Organi interni ed alle deliberazioni degli Organi associativi. L’ammissione all’Associazione per le persone giuridiche è deliberata dall’Organo di Amministrazione, su richiesta scritta da parte dell’ente indirizzata all’Organo d’Amministrazione stesso, richiesta che dovrà contenere: a) indicazione di denominazione, sede legale, codice fiscale, nome e cognome del rappresentante legale, luogo e data di nascita del rappresentante legale, recapito telefonico e/o indirizzo email, ed il consenso al trattamento dei dati personali; b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, agli Organi interni ed alle deliberazioni degli Organi associativi. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli Associati secondo le modalità descritte nel Regolamento, lo stesso potrà disciplinare modalità di adesione che facilitino le procedure anche con l’utilizzo di strumenti informatici. Nel caso la domanda venga respinta, deve essere data comunicazione e motivazione all’interessato nei 30 (trenta) giorni successivi il diniego. L’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea ordinaria Nazionale degli Associati, ovvero l’Assemblea ordinaria Unica degli Associati, nella sua prima riunione utile. |
Art. 4 Diritti e obblighi degli associati Tutti gli Associati hanno diritto di: – partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; – partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate; – godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell’Associazione. Tutti gli Associati sono tenuti a prestare la loro opera per l’attuazione degli scopi associativi, limitatamente alle loro possibilità e disponibilità. La partecipazione alla vita dell’Associazione e il lavoro volontario a favore dell’Associazione prestato dagli Associati sono concordati con l’Organo di amministrazione. Gli associati hanno l’obbligo di: – osservare lo Statuto, i Regolamenti interni e le delibere dell’Organo di amministrazione; – rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione; – corrispondere le quote associative annualmente fissate dall’Organo amministrativo nelle modalità previste |
Art. 5 Perdita della qualifica di Associato La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione e decesso. 1. Il Recesso L’associato che intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione. 2. L’esclusione L’esclusione è prevista quando il Socio: – si renda gravemente inadempiente alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti interni; – si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale per l’esercizio in corso oltre i termini stabiliti dall’Organo di amministrazione; – ponga in essere comportamenti che provochino gravi danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Organo di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata per iscritto all’Associato interessato. L’Associato escluso potrà ricorrere all’autorità giudiziaria nei termini di legge. 3. Il decesso Il decesso dell’Associato non conferisce agli eredi alcun diritto di partecipazione all’attività dell’Associazione. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rimborsabili e non sono rivalutabili. |
Art. 6 Organi sociali Sono Organi dell’Associazione: – l’Assemblea Nazionale degli Associati (se il numero degli associati non è inferiore a cinquecento); – le Assemblee Territoriali degli Associati (se il numero degli associati non è inferiore a cinquecento); – l’Assemblea Unica (se il numero degli associati è inferiore a cinquecento); – l’Organo di amministrazione; – gli Organismi territoriali periferici (se istituiti dall’Assemblea Nazionale dei Soci ovvero dall’Assemblea Unica); – il Direttore dei Corsi; – il Collegio dei Probiviri; – l’Organo di controllo (se nominato); – il Revisore legale dei conti (se nominato). |
Art. 7 Assemblea Nazionale degli Associati L’Assemblea Nazionale degli Associati è istituita ed è l’Organo sovrano dell’Associazione se il numero degli associati non è inferiore a cinquecento; ad essa partecipano con diritto di voto i delegati Territoriali secondo le modalità stabilite dal Regolamento e la stessa è preceduta da Assemblee Separate Territoriali degli Associati, convocate con il medesimo ordine del giorno allo scopo di favorire la partecipazione degli Associati. L’Assemblea Nazionale degli Associati si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del Rendiconto economico-finanziario o del Bilancio e può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea può essere riunita su istanza del Presidente, su richiesta di cinque membri dell’Organo di amministrazione o di almeno un terzo degli Associati purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno venti giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che deve essere comunicato ai Soci a mezzo posta ordinaria, oppure email, o altro mezzo tracciato e con pubblicazione sul sito web dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), i Referenti Territoriali e i Delegati Territoriali iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi, libro tenuto a cura dell’Organo di amministrazione, purché siano in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Associato delegato spetta un solo voto. Alla Assemblea Nazionale degli Associati possono assistere, senza diritto di intervento e di voto, tutti gli Associati dell’Associazione, ancorché abbiano preso parte alle Assemblee Territoriali. Le votazioni dell’Assemblea avverranno per voto palese. All’Assemblea Nazionale degli Associati spettano i seguenti compiti: a) nominare e revocare i componenti degli Organi sociali Nazionali; b) nominare e revocare, quando previsto da legge o deliberato dall’Assemblea Nazionale, l’Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) deliberare sulla eventuale istituzione degli Organismi territoriali periferici; d) approvare il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio e il Bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge; e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; f) approvare l’eventuale Regolamento dei lavori assembleari; g) approvare i Regolamenti interni; h) deliberare sulle modifiche dello Statuto; i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione; j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo, dallo Statuto o dai Regolamenti alla sua competenza. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In ogni Assemblea è redatto un verbale a cura di un segretario verbalizzante che sarà riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni dell’Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione dei punti h) ed i) sopra indicati, ed è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i due terzi dei soggetti aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni dell’Assemblea straordinaria sono valide se assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto, presenti in Assemblea. Prima e seconda convocazione possono essere fissate a partire da almeno ventiquattro ore una dall’altra. L’associato potrà partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione oppure può esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l’identità. Le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale dei Soci possono essere impugnate anche dai Soci assenti o dissenzienti nelle Assemblee Territoriali, quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee Territoriali irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione che si intende impugnare. |
Art. 8 Assemblee territoriali degli Associati L’Assemblea territoriale è istituita se il numero degli associati non è inferiore a cinquecento, partecipano ed hanno diritto di voto tutti gli Associati dell’area territoriale individuata nel Regolamento o dall’Organo d’Amministrazione; l’Assemblea territoriale si riunisce almeno una volta all’anno e comunque ogni volta sia necessario per il perseguimento degli scopi associativi. Essa è convocata dal Referente Territoriale o da un suo delegato, o su richiesta di almeno un terzo degli Associati afferenti all’area territoriale purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che deve essere comunicato agli Associati a mezzo posta ordinaria, oppure email o altro mezzo tracciato. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. La convocazione dell’Assemblea in merito ai punti a) e b) del comma 7 di questo articolo dovrà essere effettuata in data precedente almeno otto giorni prima rispetto a quella fissata per l’Assemblea Nazionale degli Associati. Nel caso di mancata convocazione entro i termini da parte del Referente Territoriale o da un suo delegato, è compito del Presidente dell’Associazione indire l’Assemblea Territoriale per i punti a) e b) del comma 7 di questo articolo. Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci residenti nell’area territoriale iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati tenuto a cura dell’Organo di amministrazione, purché in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l’intervento per delega scritta ed a ciascun Socio sono consentite al massimo tre deleghe. Le votazioni dell’Assemblea avverranno per voto palese. All’Assemblea Territoriale degli Associati spettano i seguenti compiti: a) nominare e revocare i delegati partecipanti all’Assemblea Nazionale; b) discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale degli Associati (con conseguente estensione alla territoriale delle competenze della nazionale); c) decidere in merito ad iniziative territoriali; d) proporre iniziative a livello nazionale; e) nominare e revocare il Referente Territoriale; f) nominare e revocare i componenti dell’eventuali organismi territoriali periferici secondo le modalità presenti nel Regolamento; g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dallo statuto e, nei limiti di legge e statuto, dal Regolamento alla sua competenza. Relativamente al punto a) ogni Assemblea nomina i delegati all’Assemblea Nazionale, scegliendoli tra gli Associati nella proporzione secondo quanto previsto da Regolamento in materia, in modo comunque che sia assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalla Assemblea Territoriale. Devono essere nominati anche delegati supplenti, che sostituiscano quelli effettivi in caso di impedimento di questi ultimi alla partecipazione all’Assemblea Nazionale. I delegati eletti dall’Assemblea territoriale sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto nell’Assemblea Nazionale –che si sostanzia nella presa d’atto dell’esito delle Assemblee Territoriali– secondo il mandato dell’Assemblea Territoriale che li ha eletti. Alle minoranze espresse nel corso dell’Assemblea Territoriale è assicurata la proporzionale rappresentanza all’Assemblea Nazionale. Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura di un segretario verbalizzante che sarà riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee Territoriali. Il verbale di ciascuna Assemblea Territoriale relativa ai punti a) e b) deve essere consegnato, a cura di uno dei delegati, al Presidente dell’Assemblea Nazionale prima dell’inizio della stessa. L’assemblea Territoriale degli Associati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o delega, della metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate a partire da almeno ventiquattro ore una dall’altra. L’Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. L’associato potrà partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero può esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l’identità. |
Art. 9 Il Referente Territoriale Il Referente Territoriale presiede l’Assemblea Territoriale e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea Territoriale e coordina le attività che l’associazione svolge nel territorio di competenza, anche attraverso gli organismi territoriali quando istituiti. È eletto dall’Assemblea Territoriale o dall’Assemblea Unica e dura in carica tre anni, con possibilità di rielezione, fatta salva la facoltà dell’Assemblea di revocarlo prima della scadenza del mandato. Esso può assumere altri compiti individuati espressamente dall’Organo di amministrazione. Qualora l’incarico di Referente Territoriale si renda vacante, sarà compito dell’Organo di amministrazione convocare l’Assemblea competente per l’elezione del nuovo Referente. |
Art. 10 Assemblea Unica L’Assemblea Unica è istituita ed è l’Organo sovrano dell’Associazione se il numero degli associati è inferiore a cinquecento ed è composta da tutti gli Associati; essa si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del Rendiconto economico-finanziario o del Bilancio e può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea Unica può essere riunita su istanza del Presidente, su richiesta di cinque membri dell’Organo di amministrazione o di almeno un terzo degli Associati purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell’Assemblea Unica deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che deve essere comunicato agli Associati a mezzo posta ordinaria, oppure email o altro mezzo tracciato e pubblicazione sul sito internet dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. Possono intervenire all’Assemblea Unica (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati tenuto a cura dell’Organo di amministrazione purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Associato spetta un solo voto. È ammesso l’intervento per delega scritta ed a ciascun Associato sono consentite al massimo tre deleghe. Le votazioni dell’Assemblea Unica avverranno per voto palese. All’Assemblea Unica spettano i seguenti compiti: a) nominare e revocare i componenti degli Organi associativi; b) nominare e revocare, quando previsto da legge o deliberato dall’Assemblea Unica, l’Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) deliberare sulla eventuale istituzione degli Organismi territoriali periferici; d) approvare il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio e il Bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge; e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) approvare l’eventuale Regolamento dei lavori assembleari; g) approvare i Regolamenti interni; h) deliberare sulle modifiche dello Statuto; i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione; j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto o dai Regolamenti alla sua competenza. L’Assemblea Unica è presieduta dal Presidente dell’Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In ogni Assemblea Unica è redatto un verbale a cura di un segretario verbalizzante che sarà riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate a partire da almeno ventiquattro ore una dall’altra. L’Assemblea Ordinaria Unica delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. L’Assemblea straordinaria Unica viene convocata per la discussione dei punti h), ed i), ed è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i due terzi dei soggetti aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni dell’Assemblea straordinaria sono valide se assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto, presenti in Assemblea. L’associato potrà partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero può esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l’identità. |
Art. 11 Organo di Amministrazione L’ Organo di amministrazione, definito Consiglio direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. I componenti dell’Organo di Amministrazione sono eletti dall’Assemblea Nazionale degli associati o dall’Assemblea Unica, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’Organo suddetto è formato come per legge ed è composto da un minimo di cinque a un massimo di ventuno membri. Il numero dei membri destinati a comporre il consiglio è stabilito dall’Assemblea competente alla loro nomina. Qualora si renda necessario reintegrare il Consiglio, sarà con sollecitudine convocata l’Assemblea competente per l’elezione di membri mancanti. All’interno dell’Organo di amministrazione saranno nominati il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. L’Organo di amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, all’Organo di amministrazione: a) decidere circa l’amministrazione e l’impiego del patrimonio e delle entrate dell’Associazione; b) curare, congiuntamente o disgiuntamente con delega, l’esecuzione delle delibere assembleari; c) redigere il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio da proporre all’approvazione dall’Assemblea competente, e il Bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge; d) fissare l’ammontare della quota associativa annuale; e) delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più amministratori, fissandone i limiti nell’atto di delega; f) nominare e revocare il Direttore dei corsi; g) nominare facoltativamente, tra gli Associati esterni ad esso, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dall’Organo di amministrazione stesso; h) redigere i Regolamenti interni da proporre all’approvazione dall’Assemblea competente; i) predisporre modifiche dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea competente; j) deliberare sull’ammissioni dei nuovi associati con le modalità previste dall’art. 3 del presente Statuto; deliberare sull’esclusione degli associati con le modalità previste dall’art. 5 del presente Statuto; k) individuare eventuali attività diverse esperibili secondo l’art. 6 D.Lgs. 117/2017; l) individuare e conferire eventuali altri compiti del Referente Territoriale. L’Organo di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso da recapitarsi in forma scritta, anche telematica, almeno cinque giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. Si ritiene validamente costituito in assenza delle formalità della convocazione qualora siano presenti alla riunione tutti i membri e tutti i componenti dell’organo di controllo, se esistente. Alle riunioni, per essere valide, deve partecipare la maggioranza dei componenti ed ogni delibera è valida solo se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. Ogni delibera deve risultare dal verbale riportato sull’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione. Il consigliere potrà partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero potrà esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l’identità. |
Art. 12 Il Presidente e Vicepresidente Il Presidente ha la rappresentanza legale nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio. Egli presiede l’Assemblea e l’Organo di Amministrazione, provvede alla convocazione dell’Organo di Amministrazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e dell’Organo di amministrazione. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora l’incarico di Presidente si renda vacante, Il Vicepresidente ne assume le funzioni sino alla prima Assemblea dell’Organo di amministrazione successiva |
Art. 13 Segretario e Tesoriere Il Segretario redige i verbali delle riunioni delle Assemblee Nazionali e dell’Organo d’amministrazione, cura la tenuta dei libri e registri di cui all’art. 22 di questo Statuto punti a) b) e d); conserva i contratti e gli ordinativi. Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell’Associazione, incassa le quote sociali e i vari contributi, si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige i rendiconti secondo le indicazioni impartite dall’Organo di amministrazione |
Art. 14 Direttore dei Corsi Il Direttore dei Corsi è nominato dall’Organo di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato o revocato in ogni momento. Il Direttore dei Corsi, che verteranno sui temi enunciati nell’oggetto sociale, ha il compito di coordinare la programmazione dei corsi secondo quanto previsto dal Regolamento, nonché di fornire il materiale necessario per il loro svolgimento. |
Art. 15 Organismi territoriali periferici Al fine di facilitare il raggiungimento delle finalità statutarie, laddove se ne presenti la necessità, l’Assemblea Nazionale degli Associati, piuttosto che l’Assemblea Unica, potranno istituire organismi territoriali periferici, che saranno composti da uno a tre membri nominati dalle Assemblee territoriali di competenza e dall’Assemblea Unica come da regolamento. L’Organismo territoriale periferico ha il compito di coordinare le attività dell’associazione a livello periferico secondo le disposizioni dettate dagli Organi Nazionali, dall’Assemblea Territoriale competente e dal Referente Territoriale. I loro componenti hanno durata in carica di tre anni e sono rieleggibili. Ulteriori compiti e modalità di funzionamento saranno attributi nei Regolamenti. |
Art. 16 Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è costituito da un minimo di uno ad un massimo di tre componenti, nominati dall’Assemblea Nazionale degli Associati, ovvero dall’Assemblea Unica degli Associati; l’Assemblea competente ne stabilisce il numero al momento della nomina. I Probiviri hanno durata in carica di tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri si pone come strumento atto ad agevolare la soluzione mediante composizione amichevole delle controversie che possano nascere all’interno dell’Associazione, tra associati o tra organi dell’associazione e associati, ma non ha funzioni decisorie della vertenza. In caso di dimissioni o decadenza o morte di uno o più membri, viene convocata l’Assemblea competente che reintegra il collegio. |
Art. 17 Organo di Controllo Laddove ricorrano le condizioni di legge o comunque in tal senso decida l’Assemblea competente, è nominato dalla stessa Assemblea un Organo di controllo formato da uno o da tre soggetti, a seconda di quanto stabilito in sede di nomina, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. |
Art. 18 Revisione legale dei conti Laddove ricorrano le condizioni di legge o comunque in tal senso decida l’Assemblea competente, è nominato dalla stessa Assemblea un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017. |
Art. 19 Patrimonio e risorse economiche Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale. |
Art. 20 Rendiconto economico-finanziario / Bilancio L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio (30 aprile) l’Organo di amministrazione predisporrà il Rendiconto o Bilancio per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea competente e il Bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge. Indipendentemente dalla redazione del Rendiconto o del Bilancio annuale consuntivo, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. |
Art. 21 Divieto di distribuzione degli utili L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. |
Art. 22 Libri sociali L’Associazione, oltre alle scritture prescritte negli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017, deve tenere: a) libro degli associati; b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, dell’Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali; d) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura dell’Organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell’Organo a cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inoltrando richiesta scritta all’Organo di amministrazione che risponderà sempre per iscritto proponendo una data e un orario di accesso entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta. |
Art. 23 Volontari I volontari sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. |
Art. 24 Lavoratori L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, del Decreto 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. |
Art. 25 Estinzione o scioglimento In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, ex D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata con avviso di ricevimento o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. |
Art. 26 Clausola compromissoria I Soci si impegnano a rimettere al Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, nessuna esclusa, fra i Soci e qualsiasi Organo sociale, che dovessero sorgere per ragioni inerenti agli scopi ed il funzionamento dell’Associazione o per motivi ad essi connessi. Il collegio dei Probiviri tenterà di comporre amichevolmente le controversie ad esso sottoposte, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell’incarico, sentite le parti o un loro rappresentante all’uopo nominato. Per il caso che il Collegio dei Probiviri non venga investito dalla controversia o non riesca a comporla amichevolmente, la medesima sarà sottoposta all’esame inappellabile di un Collegio Arbitrale, composto da tre Arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Asti. Gli Arbitri decideranno secondo diritto e con efficacia vincolante per le parti. Il collegio Arbitrale, avrà sede ad Asti e deciderà anche sulle spese. La decisione dovrà essere resa entro 90 (novanta) giorni dalla nomina da parte di tutti gli Arbitri e sarà immediatamente esecutiva. |
Art. 27 Clausola integrativa denominazione APS La locuzione “APS” verrà inserita ed integrata automaticamente nella denominazione sociale, previa opportuna esecuzione della pubblicità inerente, una volta acquisita la qualificazione di Associazione di promozione sociale attraverso l’iscrizione al registro delle APS. Detta locuzione sarà apposta al termine della denominazione. |
Art. 28 Clausola integrativa denominazione Ente del terzo settore La locuzione “ETS” verrà inserita ed integrata automaticamente nella denominazione sociale, previa opportuna esecuzione della pubblicità inerente, una volta acquisita la qualificazione di ente del terzo settore attraverso e per gli effetti dell’iscrizione nella relativa sezione del RUNTS. Detta locuzione sarà apposta al termine della denominazione, dopo la locuzione APS se quest’ultima è già stata inserita. |
Art. 29 Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del settore. |